Assegno “temporaneo” per i figli
Vi ricordate dell’ “assegno unico per i figli”? Ne avevamo parlato qui alcuni mesi fa: https://www.studiolegaleformentini.it/assegno-unico-figli/
Ebbene, in attesa che vengano adottati i decreti legislativi che disciplineranno questa misura in via definitiva, il Governo ha ritenuto opportuno (“considerata la straordinaria necessità ed urgenza”) riconoscere alle famiglie, nel frattempo, un “assegno temporaneo per figli minori“.
QUANDO?
A partire dall’1 luglio e sino al 31 dicembre 2021.
COSA?
Un importo mensile temporaneo, in attesa che venga definitivamente disciplinato l’ “assegno unico per i figli”. L’assegno è determinato in base alla tabella allegata al Decreto Legge 79/2021, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. Gli importi sono maggiorati di € 50,00 per ciascun figlio minore con disabilità.
Potete consultare la tabella con le soglie ISEE al seguente link:
N.B. L’assegno non concorre alla formazione del reddito ed è compatibile con il reddito di cittadinanza.
CHI?
Potranno richiedere l’assegno temporaneo:
– i lavoratori autonomi;
– i disoccupati;
– i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri;
– i titolari di pensione da lavoro autonomo;
– in generale, i nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare.
(N.B. Per tutte le altre categorie di lavoratori, sino al 31 dicembre 2021 è prevista una maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare già percepiti: una maggiorazione di € 37,50 per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli e una maggiorazione di € 55,00 per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli.)
In ogni caso, per chiedere ed ottenere l’assegno temporaneo è necessario:
1) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea (o familiari), titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito (IRPEF) in Italia;
3) essere domiciliati e residenti in Italia e avere figli a carico di età inferiore a 18 anni;
4) essere residenti in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
I richiedenti, inoltre, devono essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
COME?
La domanda di assegno temporaneo può essere presentata:
– telematicamente, tramite il sito dell’INPS;
– telefonicamente, chiamando Contact Center INPS (numero 803164 da rete fissa, numero 06164164 da rete mobile);
– facendosi assistere da un patronato.
La misura decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L’assegno viene accreditato sul conto corrente del richiedente e, in caso di affido condiviso dei figli, può essere accreditato in
misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.
Per maggiori informazioni sull’argomento:
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