Trasferimenti immobiliari negli accordi di separazione e divorzio
Trasferimenti immobiliari negli accordi di separazione e divorzio: con una recente sentenza, la Cassazione aiuta i coniugi a risparmiare.
Separazione/divorzio e trasferimenti immobiliari
Molto spesso accade che, in seno alle procedure di separazione consensuale o di divorzio congiunto, i coniugi vogliano disciplinare ogni questione economico-patrimoniale tra gli stessi pendente, ivi compresa la spartizione di beni mobili e immobili eventualmente in comunione.
I trasferimenti immobiliari, tuttavia, richiedono particolari requisiti di forma, indispensabili affinché la cessione possa essere trascritta nei pubblici registri ed essere resa nota ed opponibile a soggetti terzi.
Notaio sì o notaio no?
Per molto tempo la giurisprudenza si è domandata se la previsione di un trasferimento immobiliare inserita all’interno di un accordo di separazione/divorzio fosse rispettosa dei requisiti di forma richiesti dalla legge, anche ai fini della trascrizione: opinione comune era che la previsione del trasferimento non fosse che un mero impegno assunto fra i coniugi, poi obbligati a recarsi da un notaio per la redazione del vero e proprio atto pubblico di trasferimento valevole per la trascrizione.
Orbene, con una recentissima sentenza (la n. 21761 del 29/07/2021) le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che gli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione/divorzio non determinano l’assunzione di un mero obbligo preliminare, ma attuano, in via diretta e immediata, il trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale).
Dopo la conclusione del procedimento (con decreto di omologa in caso di separazione consensuale e con sentenza in caso di divorzio congiunto), il verbale di udienza di comparizione dei coniugi, redatto dal cancelliere, costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico valido per la trascrizione. Ciò purché, nell’ambito del procedimento di separazione/divorzio, le parti abbiano prodotto alcuni documenti indispensabili per alcune verifiche di competenza del cancelliere.
Un notevole risparmio di tempo (ma soprattutto di denari) per i coniugi coinvolti!
Per maggiori informazioni sulla procedura e sui documenti richiesti:
📞 351 – 7517941
📩 info@studiolegaleformentini.it
Per leggere altre sentenze: