Quando è possibile il disconoscimento di paternità?

 

Per comprendere il meccanismo del disconoscimento, bisogna innanzitutto partire dal concetto di “presunzione di paternità”.

Disconoscimento e presunzione di paternità

Quando un bambino viene concepito o nasce all’interno di un matrimonio, automaticamente si presume (per legge) che sia figlio del marito. È tuttavia possibile, in alcuni e specifici casi, rimuovere questa presunzione ed ottenere il disconoscimento di paternità.

Il marito (presunto padre), la moglie e il figlio possono superare la presunzione di paternità provando che non sussiste un rapporto di filiazione tra figlio e presunto padre. L’azione è soggetta a rigorosi termini temporali solo per il marito e per la moglie.

L’azione di disconoscimento: i termini di prescrizione per marito, moglie e figlio

Il marito-presunto padre deve proporre ricorso per il disconoscimento entro 1 anno decorrente:
a) dal giorno di nascita del presunto figlio, oppure
b) dalla data di scoperta della propria impotenza a procreare, oppure
c) dalla data di scoperta dell’adulterio della moglie al tempo del concepimento, oppure
d) dalla data di ritorno nel luogo ove il presunto figlio è nato (qualora il marito fosse lontano al momento della nascita).

La moglie-madre, invece, deve proporre l’azione entro 6 mesi decorrenti:
a) dal giorno di nascita del figlio, oppure
b) dalla data di scoperta dell’impotenza del marito al momento del concepimento.

N.B.: In ogni caso, marito-presunto padre e moglie-madre non possono più promuovere il disconoscimento una volta decorsi 5 anni dalla nascita del figlio.

Il figlio, invece, una volta raggiunta la maggiore età, può promuovere l’azione in qualsiasi tempo (non è previsto alcun termine di prescrizione). Finché il figlio è minorenne, l’azione può essere proposta dal pubblico ministero o dall’altro genitore (se il figlio è minore di 14 anni), oppure (ma solo se il minore ha almeno 14 anni) anche da un curatore speciale su istanza del figlio stesso.

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