Mantenimento ordinario VS spese straordinarie per i figli
Oggi vi parlo della differenza fra mantenimento ordinario e spese straordinarie per i figli, a seguito della separazione o del divorzio fra i genitori.
Innanzitutto vi ricordo che il Giudice che pronuncia la separazione (oppure il divorzio), in presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, determina le modalità attraverso cui il genitore non collocatario (e ciò il genitore che NON convive stabilmente con i figli) deve contribuire al mantenimento della prole. Medesimo discorso vale in caso di cessazione della convivenza fra genitori non sposati.
Questo contributo al sostentamento della prole può essere ordinario oppure straordinario.
Il mantenimento ordinario
Nell’ambito della separazione o del divorzio, generalmente il Giudice stabilisce l’importo di un assegno di mantenimento che deve essere mensilmente versato dal genitore non collocatario a quello che, invece, convive stabilmente con i figli. Si parla in questo caso di mantenimento ordinario.
Questo assegno mensile ha la finalità di contribuire a tutte le spese ordinarie che il genitore collocatario deve sostenere anche nell’interesse dei figli (in primis vitto, alloggio e abbigliamento). E’ quindi un contributo che aiuta il genitore collocatario a pagare le bollette della casa familiare, a fare la spesa, ad acquistare capi di vestiario per i figli, ed in generale a far fronte a tutto quanto necessario per i figli nella quotidianità.
Poiché questo assegno deve contribuire a numerosi esborsi ordinari, ritengo fondamentale prestare la massima attenzione alla sua quantificazione attraverso un’attenta analisi delle spese abitualmente sostenute dal genitore collocatario, nonché delle possibilità economiche di ciascun genitore.
Secondo quanto riposto dall’articolo 337ter del codice civile, infatti, l’importo di questo assegno periodo va determinato in base a:
- le attuali esigenze dei figli;
- il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Per prassi, l’importo stabilito dal Tribunale di Bergamo è di minimo € 200,00 mensili per ciascun figlio.
Le spese straordinarie
Le spese straordinarie, come dice il termine stesso, riguardano esigenze non prevedibili, o comunque non quotidiane, dei figli. Solitamente sono spese eccezionali e, dunque, non calcolabili in anticipo dai genitori o dal giudice della separazione.
Generalmente il Giudice pone tali spese in capo a ciascun genitore in misura del 50% ciascheduno.
Spesa ordinaria o straordinaria?
Talvolta capita che vi sia incertezza sulla natura di una spesa per i figli: ordinaria, e quindi ricompreso nell’assegno di mantenimento mensile, oppure straordinaria e quindi da suddividersi fra i genitori?
Per ridurre al minimo eventuali dubbi (che, si sa, poi sono forieri di litigi fra ex coniugi), alcuni anni fa l’Ordine degli avvocati di Bergamo ed il Tribunale di Bergamo hanno adottato un Protocollo per l’individuazione e la ripartizione delle spese straordinarie.
Le spese sono suddivise in:
- mediche,
- scolastiche,
- extrascolastiche.
Alcune spese, per poter essere divise fra i genitori, richiedono il preventivo accordo fra gli stessi (ad esempio, le spese per la frequenza di scuole private); altre spese, invece, essendo strettamente necessarie, non richiedono il preventivo accordo fra i genitori (ad esempio, la spesa per cure dentistiche presso strutture pubbliche).
Potete leggere il testo del Protocollo cliccando qui.
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