L’istituto del patrocinio a spese dello Stato (anche detto “gratuito patrocinio”) garantisce ai cittadini non abbienti la possibilità di nominare un avvocato per agire o difendersi in giudizio a spese dello Stato.
In ambito civile, questa possibilità vale ovviamente anche per i procedimenti in materia di famiglia (es. separazione, divorzio, ecc…).
Gratuito patrocinio: limiti di reddito
Possono beneficiare del gratuito patrocinio solo coloro che hanno un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, inferiore a € 12.838,01.
Il reddito di riferimento per il gratuito patrocinio si calcola sommando i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare (richiedente compreso), conseguiti nel medesimo periodo.
Attenzione! Si considera solamente il reddito personale del richiedente quando la causa riguarda diritti della personalità, oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare, con lui conviventi (come accade, ad esempio, nelle cause di separazione).
Se nel corso della causa il reddito di riferimento per il gratuito patrocinio aumenta, superando la soglia di € 12.838,01, il beneficiario perde il diritto al patrocinio a spese dello Stato sin dall’inizio della procedura (e dovrà quindi pagare l’avvocato di tasca propria).
Nei procedimenti civili ci sono limitatissimi casi in cui si può accedere al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito. In ambito penale, invece, questa possibilità è concessa alle vittime di particolari reati (es. maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking).
Gratuito patrocinio: che spese copre?
Il gratuito patrocinio copre esclusivamente le spese per l’attività giudiziale (in altre parole, per agire o difendersi in un giudizio). Non copre eventuali attività extra-giudiziali svolte dall’avvocato a favore del beneficiario.
Gli onorari e le spese coperti dallo Stato sono solo quelli dovuti dalla parte ammessa al beneficio al proprio avvocato.
Lo Stato NON copre le spese che il beneficiario viene condannato a pagare all’altra parte che sia risultata vittoriosa alla fine del processo.
Facciamo un esempio pratico: Tizio viene ammesso al gratuito patrocinio e agisce in giudizio contro Caio; al termine del giudizio, Caio viene dichiarato vittorioso e Tizio, in quanto parte “soccombente”, viene condannato a pagare a Caio le spese di lite. Ebbene, la parcella dell’avvocato di Tizio sarà pagata dallo Stato, ma Tizio dovrà rimborsare a Caio le spese che costui ha sostenuto per difendersi in giudizio.
Gratuito patrocinio: come fare domanda
Non tutti gli avvocati prestano patrocinio a spese dello Stato: pertanto è necessario verificare le apposite liste e rivolgersi ad un avvocato ivi iscritto, che potrà anche aiutarvi qualora aveste dubbi sul possesso o meno dei requisiti per accedere al beneficio, nonché per la presentazione dell’istanza.
L’stanza di ammissione al gratuito patrocinio, in ambito civile, si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui è già pendente o si instaurerà la causa.
La domanda di gratuito patrocinio deve essere presentata personalmente dall’interessato, su apposito modulo fornito dalla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Per maggiori informazioni:
351 – 7517941
info@studiolegaleformentini.it
Per altri approfondimenti:
https://www.studiolegaleformentini.it/news/