Una domanda molto gettonata: come si determina il mantenimento per i figli in caso di separazione o divorzio (o anche di cessazione della convivenza fra persone non sposate)?
Quando una coppia si separa o divorzia, in presenza di figli minorenni oppure di figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti diventa indispensabile disciplinare l’esercizio dei diritti e dei doveri facenti capo a ciascun genitore dopo la crisi familiare.
Fra questi vi è il dovere di mantenimento dei figli.
Assegno di mantenimento per i figli: l’obbligo di mantenimento
Come disposto dall’articolo 30 della Costituzione, ciascun genitore ha l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni ma non economicamente autonomi.
Questo dovere è ribadito anche nel codice civile (articolo 316bis), laddove si precisa che “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale e casalingo”.
L’obbligo di mantenimento dei figli, ovviamente, permane anche dopo la separazione o il divorzio dei genitori.
Dunque, nell’ambito del procedimento separativo/divorzile, vanno determinate misura e modalità con cui ciascun genitore deve continuare a contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, ciascuno in misura proporzionale al proprio reddito (articolo 337ter codice civile).
Fatte queste premesse, vediamo ora come si determina l’assegno di mantenimento per i figli in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza fra persone non sposate.
Assegno di mantenimento per i figli: come si determina
Mentre il genitore con cui la prole continua a vivere in via prevalente dopo la separazione (c.d. “genitore collocatario”) provvede al mantenimento dei figli in via diretta nella quotidianità, il genitore c.d. “non collocatario” è solitamente chiamato a contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento di un assegno mensile.
L’assegno di mantenimento per i figli in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza fra persone non sposate, così come disposto dall’art. 337ter del codice civile, va determinato considerando:
1) le attuali esigenze dei figli;
2) il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Vi ricordo che l’assegno di mantenimento per i figli va rivalutato annualmente (se vi siete persi l’approfondimento sul punto, vi consiglio di leggere questo articolo).
Attenzione! Anche i genitori disoccupati o con un reddito minimale sono obbligati a contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della prole: il Tribunale di Bergamo, ad esempio, prevede un assegno di minimo € 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie.
Se vi siete dimenticati la differenza fra mantenimento ordinario e mantenimento straordinario, cliccate qui.
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