Affidamento dei figli e collocamento: due termini confusi

 

Molto spesso, quando si parla delle conseguenze della separazione o del divorzio sui figli minori, si utilizza impropriamente il termine affidamento, confondendolo con quello che invece è il collocamento.

Facciamo un po’ di chiarezza.

L’affidamento dei figli minori

Nell’ambito di una procedura separativa o divorzile, o comunque a seguito della cessazione di una convivenza, il termine affidamento individua il potere di esercitare la responsabilità genitoriale, da intendersi come l’insieme di quei diritti e doveri che spettano ai genitori sui figli minori.

A chi spetta questo potere e, dunque, l’affidamento della prole?

Nel nostro ordinamento giuridico, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 54/2006, si predilige il c.d. “affidamento condiviso”: ciò significa che la responsabilità genitoriale può essere esercitata da entrambi i genitori, che devono concertare fra loro le decisioni di maggiore interesse per la prole riguardanti la salute, l’educazione e l’istruzione (art. 337 ter codice civile).

Chiaramente, questa strada non è sempre perseguibile: qualora uno dei due genitori sia considerato inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale (perché, ad esempio, irreperibile o inaffidabile), si deve infatti preferire il c.d. “affidamento esclusivo” all’altro genitore (art. 337 quater codice civile). Tale provvedimento, si badi, non limita il diritto del genitore non affidatario alla frequentazione della prole: costei/costui (purchè altre circostanze non lo escludano) potrà infatti continuare a vedere e tenere con sé i figli, pur non partecipando alle decisioni che li riguardano.

Il collocamento dei figli minori

Diverso è, invece, il concetto di collocamento: con tale termine si individua la residenza dei minori a seguito della separazione/divorzio dei genitori.

In tal caso non vi è una regola preferenziale: i figli possono essere collocati presso la mamma o presso il papà, a seconda di quello che viene ritenuto il genitore, c.d. collocatario, più idoneo (anche in ragione dell’età dei minori) ad occuparsi di loro con maggiore continuità. Il genitore non collocatario, in contropartita, deve avere la possibilità di vedere e tenere con sé la prole, sia nel tempo ordinario (infrasettimanalmente), sia nel tempo ludico (week end), oltre che durante i periodi di vacanza scolastica e in occasione delle festività.

Il collocamento dei minori determina due importanti conseguenze: da un lato, il genitore collocatario della prole ha diritto di vedersi assegnata la casa coniugale (in altri termini, potrà continuare ad abitarci con i figli a prescindere dalla proprietà); dall’altro lato, il genitore non collocatario sarà tenuto a corrispondere mensilmente un importo a titolo di contributo al mantenimento della prole con cui non convive.

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