Affidamento dei figli e collocamento: due termini confusi
Molto spesso, quando si parla delle conseguenze della separazione o del divorzio sui figli minori, si utilizza impropriamente il termine affidamento, confondendolo con quello che invece è il collocamento.
Facciamo un po’ di chiarezza.
L’affidamento dei figli minori
Nell’ambito di una procedura separativa o divorzile, o comunque a seguito della cessazione di una convivenza, il termine affidamento individua il potere di esercitare la responsabilità genitoriale, da intendersi come l’insieme di quei diritti e doveri che spettano ai genitori sui figli minori.
A chi spetta questo potere e, dunque, l’affidamento della prole?
Nel nostro ordinamento giuridico, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 54/2006, si predilige il c.d. “affidamento condiviso”: ciò significa che la responsabilità genitoriale può essere esercitata da entrambi i genitori, che devono concertare fra loro le decisioni di maggiore interesse per la prole riguardanti la salute, l’educazione e l’istruzione (art. 337 ter codice civile).
Chiaramente, questa strada non è sempre perseguibile: qualora uno dei due genitori sia considerato inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale (perché, ad esempio, irreperibile o inaffidabile), si deve infatti preferire il c.d. “affidamento esclusivo” all’altro genitore (art. 337 quater codice civile). Tale provvedimento, si badi, non limita il diritto del genitore non affidatario alla frequentazione della prole: costei/costui (purchè altre circostanze non lo escludano) potrà infatti continuare a vedere e tenere con sé i figli, pur non partecipando alle decisioni che li riguardano.
Il collocamento dei figli minori
Diverso è, invece, il concetto di collocamento: con tale termine si individua la residenza dei minori a seguito della separazione/divorzio dei genitori.
In tal caso non vi è una regola preferenziale: i figli possono essere collocati presso la mamma o presso il papà , a seconda di quello che viene ritenuto il genitore, c.d. collocatario, più idoneo (anche in ragione dell’età dei minori) ad occuparsi di loro con maggiore continuità . Il genitore non collocatario, in contropartita, deve avere la possibilità di vedere e tenere con sé la prole, sia nel tempo ordinario (infrasettimanalmente), sia nel tempo ludico (week end), oltre che durante i periodi di vacanza scolastica e in occasione delle festività .
Il collocamento dei minori determina due importanti conseguenze: da un lato, il genitore collocatario della prole ha diritto di vedersi assegnata la casa coniugale (in altri termini, potrà continuare ad abitarci con i figli a prescindere dalla proprietà ); dall’altro lato, il genitore non collocatario sarà tenuto a corrispondere mensilmente un importo a titolo di contributo al mantenimento della prole con cui non convive.
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