Affidamento condiviso o affidamento esclusivo dei figli: qual è la differenza?

In quali casi viene disposto l’affidamento condiviso? E in quali l’affidamento esclusivo?

Facciamo chiarezza.

Affidamento condiviso o affidamento esclusivo: cosa significa “affidamento”?

Come ho già avuto modo di spiegarvi in altri articoli, nell’ambito di una procedura di separazione/divorzio, o comunque a seguito della cessazione di una convivenza, il termine “affidamento” individua il potere di esercitare la responsabilità genitoriale, ossia il potere di esercitare quell’insieme di diritti e doveri che spettano ai genitori sui figli minorenni.

Nel nostro ordinamento giuridico, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 54/2006, si predilige il c.d. “affidamento condiviso”, finalizzato a garantire ai minori il diritto alla bigenitorialità (art. 337 ter codice civile).

Chiaramente, questa strada non è sempre percorribile: infatti, qualora uno dei due genitori sia considerato inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale, si deve preferire il c.d. “affidamento esclusivo” all’altro genitore (art. 337 quater codice civile).

Il concetto di affidamento non va confuso con quello di “collocamento”: con quest’ultimo termine si individua la residenza dei minori a seguito della separazione/divorzio dei genitori. In tal caso non vi è una regola preferenziale: i figli possono essere collocati presso la mamma o presso il papà, a seconda di quello che viene ritenuto il genitore, c.d. collocatario, più idoneo (anche in ragione dell’età dei minori) ad occuparsi di loro con maggiore continuità.

Per un maggior approfondimento sul tema del collocamento dei minori, vi invito a leggere questo approfondimento.

Affidamento condiviso o affidamento esclusivo: l’affidamento condiviso

Come anticipato, dal 2006 nel nostro ordinamento giuridico si predilige l’affidamento condiviso: in sostanza, la responsabilità genitoriale continua ad essere esercitata da entrambi i genitori, che devono quindi concertare fra loro tutte le decisioni riguardanti la prole minorenne.

Questo perché, come disposto dall’articolo 337 tre del codice civile, “il figlio ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Pertanto, in applicazione del regime di affidamento condiviso, tutte le decisioni (specialmente quelle di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori) devono essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, può essere stabilito che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

Ci sono però delle situazioni in cui, a tutela della prole, è preferibile che i figli siano affidati ad uno solo dei genitori. In detti casi, viene disposto l’affidamento esclusivo, se non addirittura “super-esclusivo”.

Affidamento condiviso o affidamento esclusivo: l’affidamento esclusivo

Si parla di affidamento esclusivo (o addirittura di affidamento “super-esclusivo”) quando l’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minorenni è demandato ad uno solo dei due genitori. In detti casi, il genitore non affidatario resta pur sempre titolare della responsabilità genitoriale, ma non può esercitarla appieno.

Infatti, quando viene disposto l’affidamento esclusivo il genitore affidatario ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui figli (art. 337 quater codice civile): può dunque assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti i minori. Tuttavia, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono comunque essere adottate da entrambi i genitori, congiuntamente.

Ciò non accade, invece, quando viene disposto l’affidamento c.d. “super-esclusivo”: in questi casi il genitore affidatario può assumere in via esclusiva tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse riguardanti la salute, l’educazione, l’istruzione e la scelta della residenza abituale della prole.

Il genitore a cui i figli non sono affidati ha comunque il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione dei figli, e può ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Una precisazione: il regime di affidamento esclusivo o super-esclusivo non limita il diritto del genitore non affidatario alla frequentazione della prole. Infatti, purchè altre circostanze non lo escludano, il genitore potrà continuare a vedere e tenere con sé i figli, pur non partecipando alle decisioni che li riguardano.

Poiché nel nostro ordinamento l’affidamento condiviso è la regola, può disporsi l’affidamento esclusivo in casi limitati e solo qualora l’affidamento condiviso sia concretamente pregiudizievole per la prole.

Affidamento condiviso o affidamento esclusivo: quando viene disposto l’affidamento esclusivo?

Ecco alcuni casi in cui un genitore può essere estromesso dall’esercizio della responsabilità genitoriale:

  • in caso di totale assenza/irreperibilità del genitore;
  • per disinteresse del genitore nei confronti dei figli;
  • in caso di mancato rispetto, da parte del genitore, dei bisogni e dei diritti della prole;
  • per manifesta carenza o inidoneità educativa;
  • in situazioni di violenza;
  • quando il genitore è incapace di favorire la bi-genitorialità;
  • per rifiuto del genitore da parte del figlio;
  • in situazioni di elevata litigiosità fra i genitori (anche se talvolta, in questi casi, viene preferito l’affidamento ai servizi sociali).

Nei casi sopra menzionati, a seconda della gravità della situazione, bisognerà valutare se sia sufficiente l’affido esclusivo, oppure se sia più opportuno l’affidamento “super-esclusivo”: ricordatevi, infatti, che in caso di affido esclusivo le scelte di maggiore importanza riguardanti la salute, l’educazione, l’istruzione e la residenza abituale della prole vanno comunque concertate fra i genitori (diversamente da quanto accade in caso di affido super-esclusivo, in cui tutte le scelte sono rimesse al genitore affidatario).

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