L’affidamento extra-familiare

Quando il minore è privo di un ambiente familiare idoneo, può essere temporaneamente affidato ad una famiglia (preferibilmente con figli minori), ad un singolo oppure ad una comunità di tipo familiare o ad un istituto di assistenza. Si parla, in questi casi, di affidamento extra-familiare.
Il soggetto affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua istruzione ed educazione.
L’ affidamento extra-familiare può essere consensuale (se vi è adesione da parte dei genitori biologici, consci e consapevoli della situazione familiare dannosa per il minore) oppure giudiziale.
La misura non può durare più di 24 mesi (prorogabili se la sospensione dell’affidamento può determinare pregiudizio per il minore). Durante tale periodo devono essere assicurati i rapporti fra il minore e la famiglia d’origine in vista del suo reinserimento presso la casa dei genitori.
Per maggiori informazioni:
📞 351 – 7517941
📩 info@studiolegaleformentini.it
Per altri approfondimenti: