Protezione dei soggetti fragili: l’amministrazione di sostegno

 

Come possiamo tutelare i nostri parenti “fragili”? L’amministrazione di sostegno è una valida strada.

L’amministrazione di sostegno (di seguito AdS) è una misura di protezione dei c.d. “soggetti deboli”: sono considerati tali quei soggetti maggiorenni che, per un’infermità mentale e/o fisica, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi e, per tale ragione, è opportuno privare (seppur parzialmente) della capacità di compiere atti giuridici validi.

L’AdS è la misura di protezione di più recente introduzione (è stata introdotta con la legge n. 6/2004) ed è più flessibile e personalizzabile rispetto alle misure dell’interdizione giudiziale e dell’inabilitazione. Per questo motivo, ove possibile, va preferita a queste ultime.

Presupposti dell’amministrazione di sostegno

Per procedersi all’amministrazione di sostegno sono necessari 2 presupposti (che devono coesistere contemporaneamente):

  1. il soggetto deve avere un’infermità o una menomazione psichica o anche solo fisica;
  2. il soggetto deve essere incapace, anche parzialmente o temporaneamente, di provvedere autonomamente ai propri interessi.

Chi può presentare istanza di amministrazione di sostegno?

Possono chiedere la misura in commento:

  • il diretto interessato;
  • il coniuge / unito civilmente / convivente della persona da proteggere;
  • i parenti, entro il quarto grado, della persona da proteggere;
  • gli affini, entro il secondo grado, della persona da proteggere;
  • i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona;
  • il Pubblico Ministero.

La domanda va presentata presso il Tribunale del luogo ove risiede il possibile beneficiario. La competenza a decidere spetta al Giudice Tutelare (di seguito G.T.).

Una volta depositato il ricorso, il G.T. fissa la data dell’udienza per la comparizione del possibile beneficiario della misura, nonché dei suoi parenti più stretti, ai quali deve essere comunicata la pendenza del procedimento. All’udienza il giudice sente il possibile beneficiario della misura, acquisisce informazioni dai parenti comparsi e, se necessario, dispone che venga eseguita una consulenza tecnica per appurare le condizioni di salute del soggetto.

Il decreto di nomina

Qualora il G.T. ritenga opportuna la misura, nomina al beneficiario un “amministratore di sostegno” con decreto motivato che deve indicare:

1) le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;

2) la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere IN NOME E PER CONTO del beneficiario;

4) gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’ASSISTENZA dell’amministratore di sostegno;

5) i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Conseguenze della nomina sul beneficiario

Il soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno mantiene la piena capacità di agire ad esclusione di quegli atti che, secondo il decreto del G.T., devono essere compiuti con la rappresentanza o con l’assistenza dell’amministratore di sostegno: ogni amministrazione di sostegno viene quindi “cucita”, come un abito su misura, sulla base delle esigenze dell’amministrato.

Gli atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore in contrasto con quanto disposto dal decreto possono essere annullati su istanza dell’amministratore, dell’amministrato o dei suoi eredi o aventi causa.

L’amministrazione di sostegno può essere revocata quando cessa la causa che l’ha resa opportuna.

La scelta dell’amministratore di sostegno

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario. Possono essere nominati:

  • il soggetto designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • il coniuge che non sia separato legalmente, l’unito civilmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado;
  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • un soggetto terzo, esterno alla cerchia familiare (es. un professionista).

Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, sotto lo stretto controllo del Giudice Tutelare. A quest’ultimo deve sempre essere chiesta l’autorizzazione per il compimento di determinati atti di straordinaria amministrazione che riguardano il patrimonio del beneficiario (artt. 374-375 c.c.).

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