Assegno unico universale per i figli: al via dall’1 gennaio 2022

 

L’assegno unico universale per i figli è realtà.

Vi avevo già anticipato qualche informazione alcuni mesi fa
–> Assegno unico per i figli: in cosa consisterà?
–> Assegno “temporaneo” per i figli

Ora, finalmente, la misura è a tutti gli effetti in vigore.

L’assegno unico è un nuovo sostegno alle famiglie con figli che andrà a sostituire i vari bonus per la famiglia attualmente vigenti (compresi i c.d. “assegni familiari” e le detrazioni per figli a carico). Per questo è definito “unico”.

L’assegno è anche detto “universale” in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore ad € 40.000.

A chi spetta l’assegno unico universale per i figli?

L’assegno spetta, come detto, a tutte la famiglie con figli a carico, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, ecc.).

Il sostegno spetta in egual misura a ciascun genitore: in caso di separazione/divorzio/cessazione della convivenza fra genitori non sposati, l’assegno sarà riconosciuto (in mancanza di accordo) al genitore affidatario o ad ambedue i genitori in caso di affidamento condiviso.

Il bonus verrà erogato:

  • per ciascun figlio minorenne a carico, dal 7° mese di gravidanza sino ai 18 anni;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino ai 21 anni di età (purché il figlio maggiorenne frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea; oppure svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; oppure eserciti il servizio civile universale);
  • per ciascun figlio disabile, senza limiti di età.

A quanto ammonta l’assegno unico?

L’importo dell’assegno unico universale varia in ragione dell’età dei figli a carico e del valore ISEE. E’ comunque stabilito un importo minimo per ogni figlio, anche nei casi di ISEE più elevato.

Per ciascun figlio minorenne: importo massimo  € 175 mensili (per ISEE pari o inferiori a € 15.000) – importo minimo € 50 mensili (anche per ISEE superiori a € 40.000).

Per ciascun figlio maggiorenne: importo massimo  € 85 mensili (per ISEE pari o inferiori a € 15.000) – importo minimo € 25 mensili (anche per ISEE superiori a € 40.000).

Sono previste maggiorazioni (ad esempio per figli successivi al primo, per figli con disabilità e per le giovani mamme under 21).

La presentazione dell’ISEE non è obbligatoria, ma in assenza di tale documento si ha diritto solo all’importo minimo previsto per l’assegno unico.

L’INPS ha predisposto un programma attraverso cui è possibile simulare l’importo dell’assegno: https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

Quando è possibile presentare la domanda? Come viene pagato l’assegno?

La domanda per l’assegno unico può essere presentata a partire dall’1 gennaio di ogni anno.

Attenzione, però:

  • se si presenta la domanda a gennaio o febbraio, l’assegno viene corrisposto a partire dal mese di marzo (più precisamente, per il corrente anno i pagamenti saranno effettuati dall’INPS dal 15 al 21 marzo 2022);
  • se si presenta la domanda successivamente (ma entro il 30 giugno), il pagamento dell’assegno unico viene eseguito alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ma spettano gli arretrati sino a marzo.

Chi già percepisce l’assegno temporaneo, deve ripresentare la domanda (ad eccezione di coloro che hanno diritto al reddito di cittadinanza, in quanto riceveranno l’assegno unico automaticamente).

L’assegno può essere pagato mediante accredito dell’importo su conti corrente dotati di IBAN, con consegna di denaro ai beneficiari agli sportelli postali, oppure (per i percettori del reddito di cittadinanza) con accredito sulla carta in loro possesso.

Modalità di presentazione della domanda di assegno unico universale

La domanda di assegno unico può essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla prole (o da chi la esercita in modo esclusivo).

Si può proporre domanda:

  • attraverso il sito INPS, cliccando qui e accedendo al servizio tramite SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite i patronati (il servizio è gratuito).
Per maggiori informazioni:
📞 351 – 7517941
📩 info@studiolegaleformentini.it
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