Abbandono della casa familiare: quali conseguenze?
A quali conseguenze va incontro il coniuge che abbandona la casa familiare?
Per rispondere a questa domanda bisogna innanzitutto chiarire quali sono i doveri che un coniuge, dopo il matrimonio, deve necessariamente rispettare.
I doveri nascenti dal matrimonio
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
In particolare, l’art. 143 del codice civile prevede i seguenti doveri, facenti capo a ciascun coniuge:
- il dovere di fedeltà;
- il dovere di assistenza morale e materiale;
- il dovere di collaborazione nell’interesse della famiglia;
- il dovere di coabitazione;
- il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
I coniugi, inoltre, devono concordare congiuntamente l’indirizzo della vita familiare e fissare la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
Infine, i coniugi hanno il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Il dovere di coabitazione e l’abbandono della casa familiare
In passato si riteneva che i coniugi dovessero necessariamente abitare nella medesima casa.
Con la trasformazione della società, anche il concetto di coabitazione si è evoluto adattandosi alle esigenze della vita moderna: non è infatti inconsueto che uno dei due coniugi debba assentarsi per lavoro e/o per esigenze personali, magari anche trasferendosi altrove per più o meno lunghi periodi di tempo.
Ciò che conta, ai fini della coabitazione, è che i coniugi mantengano una residenza comune, fissata concordemente nell’ottica di condividere “un nido”, nucleo della vita familiare. Tale orizzonte non viene meno per il sol fatto che uno dei coniugi si assenti temporaneamente.
Si configura, invece, il c.d. “abbandono del tetto coniugale” quando uno dei due coniugi, senza giusta causa, lascia definitivamente la casa familiare.
Costituiscono giuste cause di allontanamento dalla casa familiare (perché sintomo di impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza):
- comportamenti violenti da parte dell’altro coniuge, oppure
- l’avvio della pratica di separazione, di annullamento del matrimonio, o di divorzio.
Conseguenze dell’abbandono della casa familiare
Veniamo ora alle conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale.
Innanzitutto, il coniuge che, allontanatosi dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi, vede sospeso il diritto di farsi assistere moralmente e materialmente dall’altro coniuge.
Inoltre, quando uno dei due coniugi abbandona la casa familiare senza che ricorra una delle giuste cause sopra descritte, rischia di vedersi addebitata la successiva separazione: in altre parole, rischia di venir accusato di essere “il colpevole” del naufragio del matrimonio.
Come chiarito anche dalla Corte di Cassazione, “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto”.
Per un maggior approfondimento sul tema dell’addebito, vi consiglio di leggere anche questo articolo: https://www.studiolegaleformentini.it/addebito-separazione/
Qui mi limito a ricordare che l’addebito, di per sé, NON ha conseguenze sui rapporti con eventuali figli, ma ha soltanto ripercussioni economiche fra coniugi: infatti, il coniuge dichiarato “colpevole” perde sin dalla separazione i diritti successori verso l’altro coniuge, nonché il diritto di percepire l’assegno di mantenimento per sé (qualora ne ricorrano i presupposti).
Il coniuge che abbandona la casa familiare può inoltre incorrere nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nel caso in cui lasci l’altro coniuge (ed eventuali figli) privi di mezzi economici sufficienti per il loro sostentamento.