Maltrattamenti familiari: la tutela civile

I maltrattamenti familiari sono contrastati non solo nell’ambito penale, ma anche in quello civile.
In particolare, il codice civile prevede che quando la condotta del coniuge o di altro convivente causa un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti a tutela della persona maltrattata.
Si tratta dei c.d. “ordini di protezione contro gli abusi familiari“, disciplinati dagli artt. 342bis e ter del codice civile.
Se sussistono i presupposti di legge, il giudice, in base alla gravità della situazione, può anche disporre l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, nonché il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
I provvedimenti a tutela della persona maltrattata hanno durata limitata (un anno, prorogabile solo in presenza di gravi motivi). Pertanto, in caso di maltrattamenti familiari ad opera del coniuge, è fortemente opportuno, durante la durata dell’ordine di protezione, promuovere il procedimento di separazione.
Per ricevere maggiori informazioni, anche sulle misure di protezione adottabili dal giudice:
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