“Fino a quando devo mantenere mio figlio maggiorenne?”: questa è la domanda che molti genitori separati o divorziati frequentemente mi pongono.

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha speso tante parole sull’argomento. Sono molti, infatti, i “figli-adulti” maggiorenni che i genitori si trovano a dover mantenere per anni anche dopo la maggiore età.

Mantenimento del figlio maggiorenne: la normativa

Partiamo da una premessa fondamentale: i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli. Questo obbligo, tuttavia, non è senza fine.

In caso di separazione/divorzio dei genitori, l’articolo 337septies del codice civile prevede che il giudice, “valutate le circostanze”, “può” disporre un assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente: pertanto, non è previsto alcun automatismo quando si parla di figli maggiorenni (a differenza di quanto avviene per i figli minorenni). Questo perché, raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità del figlio al conseguimento di reddito: sta dunque al richiedente provare il diritto ad essere ulteriormente mantenuto.

Quand’è che, dunque, un figlio maggiorenne ha diritto di essere ulteriormente mantenuto?

Mantenimento del figlio maggiorenne: la giurisprudenza

Sono numerosissime le sentenze che trattano l’argomento. Non è infatti facile, nella società moderna, determinare il preciso momento in cui un figlio maggiorenne può dirsi in grado di conseguire autonomamente un reddito.

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostra (con conseguente onere probatorio a suo carico) di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica, e quindi di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, eventualmente ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

Il figlio maggiorenne, infatti, non può pensare di poter vivere una vita dignitosa a spese dei genitori; tuttalpiù può avvalersi dei diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.

La sentenza sopra richiamata è conforme ad altra di cui già vi avevo parlato QUI.

Una precisazione importante: il genitore non è più tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia svolto in passato un’attività lavorativa, dando così dimostrazione del raggiungimento di un’adeguata capacità lavorativa e di autosostentamento.

Mantenimento figlio maggiorenne: differenza con gli alimenti

Non dimenticatevi che quando una persona versa in stato di bisogno (ovvero non può far fronte al proprio sostentamento in quanto priva di risorse economiche) può chiedere gli alimenti ai propri familiari. Fra i familiari individuati dall’art. 433 del codice civile vi sono anche i genitori.

Pertanto, il figlio maggiorenne in stato di bisogno (senza coniuge né figli in grado di aiutarlo economicamente) ben potrebbe agire in giudizio per chiedere ai propri genitori gli alimenti.

L’ammontare degli alimenti è commisurato allo stretto necessario per garantire il sostentamento minimo del richiedente. Gli alimenti possono anche essere prestati (in alternativa dell’assegno mensile) assicurando vitto e alloggio alla persona bisognosa.

Per una distinzione fra mantenimento e alimenti, vi invito a cliccare QUI.

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