Sapete che esistono due tipi di matrimonio (e di conseguenza due tipi di divorzio)?

Chi decide di sposarsi può optare per il matrimonio civile oppure per il matrimonio concordatario.

Matrimonio civile e matrimonio concordatario: caratteristiche comuni

Innanzitutto, partiamo dalle basi: cos’è il matrimonio? In assenza di una espressa definizione di legge, possiamo descriverlo come l’istituto giuridico tramite il quale due persone, di sesso diverso e in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ufficializzano una comunione di vita spirituale e materiale.

Il matrimonio è un atto libero, non obbligato: l’eventuale promessa di matrimonio non è infatti vincolante.

È un atto puro: non può essere subordinato all’avveramento di una condizione, né sottoposto ad un termine temporale.

È un atto personalissimo: non ammette sostituzione o rappresentanza (salvo casi tassativi).

È anche un atto solenne: la sua celebrazione segue determinate formalità.

Matrimonio civile e matrimonio concordatario: differenze

Vediamo adesso le differenze fra le due tipologie di matrimonio.

Il matrimonio civile Ã¨ celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile (sindaco o suo delegato) alla presenza di due testimoni.

Il matrimonio civile produce effetti esclusivamente per l’ordinamento giuridico italiano.

Invece, il matrimonio concordatario Ã¨ celebrato davanti ad un ministro di culto (es. sacerdote) alla presenza di due testimoni e la celebrazione è regolata da normative specifiche proprie di ciascuna religione.

A differenza del matrimonio civile, il matrimonio concordatario (se regolarmente trascritto nei registri dello stato civile) produce sia effetti civili sia effetti religiosi.

Matrimonio civile e matrimonio concordatario: due tipi di divorzio

Esistendo due tipi di matrimonio, esistono anche due tipi di divorzio.

In particolare, in caso di matrimonio civile il divorzio è tecnicamente definito come scioglimento del matrimonio civile: questo perché il vincolo matrimoniale, avendo effetti solo per l’ordinamento giuridico italiano, si scioglie integralmente.

In caso di matrimonio concordatario, invece, il divorzio prende il nome di cessazione degli effetti civili del matrimonio: ciò in quanto con il divorzio vengono meno gli effetti civili del matrimonio (il vincolo si scioglie per l’ordinamento giuridico italiano), ma permangono gli effetti religiosi.

Ecco perché il divorziato, che nel precedente matrimonio si era sposato in chiesa, se contrae un nuovo matrimonio non può nuovamente scegliere il rito religioso.

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