Il coniuge separato o divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità?
Innanzitutto è opportuno chiarire che cosa sia la cd. “pensione di reversibilità”.
Pensioni ai superstiti: pensione di reversibilità e pensione indiretta
La pensione di reversibilità altro non è che una forma di pensione ai superstiti.
La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato/assicurato a favore dei familiari superstiti.
Più precisamente, la pensione ai superstiti prende il nome di:
– “pensione di reversibilità” se il deceduto era già in pensione al momento del decesso;
– “pensione indiretta” se il deceduto non era ancora pensionato.
L’importo della pensione ai superstiti corrisponde ad una percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al deceduto.
Pensione di reversibilità e coniuge separato
Fra i familiari superstiti che hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta vi è il coniuge, anche se separato legalmente.
Dunque, il coniuge separato mantiene il diritto alla pensione ai superstiti anche dopo la separazione.
Con la circolare n. 19 dell’1 febbraio 2022 l’INPS ha inoltre precisato che anche il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, e senza diritto agli alimenti, mantiene il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. Questo orientamento è conforme a quanto già statuito dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, secondo cui non deve sussistere alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.
Pensione di reversibilità e coniuge divorziato
Anche il coniuge divorziato figura fra i soggetti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.
In questo caso, tuttavia, devono sussistere tre condizioni:
– il coniuge divorziato deve essere già percettore dell’assegno divorzile;
– il coniuge divorziato non deve essere essersi risposato;
– il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere iniziato in data antecedente la sentenza di divorzio.
Nel caso in cui il deceduto abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale, tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni