Quando spetta l’assegno divorzile?
La norma di riferimento
Per capire quali sono i presupposti per ottenere l’assegno divorzile, bisogna innanzitutto partire dalla norma che disciplina il beneficio in commento.
L’art. 5 della legge sul divorzio (L. 898/70) testualmente prevede che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
In passato, questa previsione si traduceva nel più sintetico parametro del “tenore di vita”, per cui un coniuge aveva diritto, dopo il divorzio, a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Oggi, però, non è più così.
L’interpretazione della Cassazione
Dal 2018, i presupposti per ottenere l’assegno divorzile sono cambiati.
Infatti, a seguito di una nota pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite dell’11 luglio 2018 (n. 18287), il parametro del tenore di vita è stato totalmente abbandonato.
Oggi, ai fini della concessione del beneficio divorzile, è necessario verificare la sussistenza di due presupposti (che devono essere provati da chi domanda di ricevere l’assegno):
- se vi sia una disparità reddituale fra i coniugi;
solo qualora il primo presupposto sia soddisfatto,
- se tale disparità reddituale “sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”.
Va pertanto valutato se l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente l’assegno (o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) “derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge”.
La nuova funzione dell’assegno divorzile
L’assegno divorzile, alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale sopra descritta, ha oggi una funzione assistenziale, perequativa e compensativa, conforme agli artt. 2 e 29 della Costituzione, fonti del principio di solidarietà post-coniugale.
![📞](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tec/2/16/1f4de.png)
![📩](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t5f/2/16/1f4e9.png)