E voi, l’assegno di mantenimento, lo rivalutate annualmente?
Molti ex conviventi con figli o coniugi separati/divorziati con o senza figli si dimenticano di rivalutare annualmente l’assegno di mantenimento secondo gli indici ISTAT, rideterminandone così l’importo.
Oggi vi spiego perché è giusta e doverosa la rivalutazione annuale dell’assegno di mantenimento previsto a favore dei figli o a favore del coniuge.
La rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT: è obbligatoria?
La risposta è semplice: sì.
L’adeguamento annuale ed automatico dell’assegno di mantenimento stabilito per i figli è espressamente prevista dall’art. 337ter del codice civile.
Anche la rivalutazione automatica dell’assegno di mantenimento stabilito a favore del coniuge divorziato -c.d. assegno divorzile- è espressamente prevista dalla legge, e precisamente dall’art. 5 della legge sul divorzio (legge n. 898/70).
Invece, per quanto riguarda l’assegno di mantenimento stabilito a favore del coniuge in sede di separazione, sebbene nessuna legge ne abbia previsto espressamente l’adeguamento annuale automatico, la Corte di Cassazione ha chiarito che la stessa norma prevista per l’assegno divorzile deve essere analogicamente applicata anche all’assegno di separazione.
Dunque, l’adeguamento annuale dell’assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge separato/divorziato è obbligatorio e automatico.
Perché rivalutare annualmente l’assegno di mantenimento?
La rivalutazione annuale dell’assegno di mantenimento permette di adeguare il valore dell’assegno al costo della vita che, come noto, può aumentare o diminuire di anno in anno.
Grazie alla rivalutazione, dunque, si preserva il potere d’acquisto dell’assegno, rendendone più corretto e attuale l’ammontare.
Cosa accade se non si rivaluta annualmente l’assegno?
Quando il genitore/coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento omette di adeguarne annualmente l’importo, viene a trovarsi in una posizione di debito nei confronti del beneficiario dell’assegno: quest’ultimo, pertanto, ha diritto di pretendere tutti gli arretrati e gli interessi maturati sulle somme non versate nei 5 anni precedenti.
Per questo motivo è fondamentare ricordarsi di rivalutare annualmente l’assegno di mantenimento.
Come calcolare la rivalutazione dell’assegno?
L’aggiornamento, come già precisato, è automatico: non è quindi necessaria una nuova pronuncia del giudice o un accordo fra le parti.
L’adeguamento deve applicarsi una volta decorso un anno dalla data del provvedimento che ha disposto il pagamento dell’assegno (esempio: se il provvedimento del giudice è del marzo 2021, la prima rivalutazione opera da marzo 2022). Va tuttavia precisato che l’indice di rivalutazione relativo ad un mese viene reso pubblico dall’ISTAT soltanto nel corso del mese successivo.
Per la rivalutazione si utilizza abitualmente l’indice FOI, ossia l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Ci sono numerosi siti internet che permettono di calcolare agevolmente la rivalutazione ISTAT, in primis https://rivaluta.istat.it
E’ sufficiente inserire l’importo dell’assegno, il mese di inizio decorrenza e il mese di fine decorrenza.
ESEMPIO:
Provvedimento del giudice di marzo 2021 ha disposto il pagamento di un assegno di € 300,00 mensili per il figlio.
Prima rivalutazione: marzo 2022
Mese di inizio decorrenza: marzo 2021
Mese di fine decorrenza: marzo 2022
Capitale: € 300,00
Importo rivalutato e da pagarsi mensilmente fino alla successiva rivalutazione: € 319,20 (fonte: ISTAT).
A partire da marzo 2023 si potrà procedere ad una nuova rivalutazione dell’assegno, stavolta partendo dall’importo rivalutato di € 319,20.
Ovviamente l’indice ISTAT può anche assumere un valore negativo e, pertanto, l’importo rivalutato dell’assegno può risultare inferiore rispetto all’anno precedente. Tuttavia, l’importo dell’assegno non può mai essere inferiore rispetto a quello inizialmente previsto nel provvedimento che ne ha disposto il pagamento.