Figlio adottivo di due papà: va riconosciuta in Italia la sentenza estera di adozione

 

Una coppia omosessuale può far trascrivere in Italia una sentenza straniera di adozione?

Con la pronuncia n. 9006 pubblicata il 31 marzo 2021 le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito un principio di diritto di notevole importanza: Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”.

Il caso

Due uomini residenti negli USA (uno statunitense e un italiano con anche cittadinanza statunitense) decidono di adottare un bambino. La sentenza di adozione viene pronunciata nel 2009 dalla Surrogate’s Court dello Stato di New York, nel pieno rispetto della normativa statunitense sulle adozioni, previo consenso dei genitori biologici del minore ed accurato esame dell’idoneità dei due adottanti ad opera dei Servizi Sociali americani.

Nel 2014 la coppia domanda all’ufficiale dello stato civile di Sammarate (provincia di Varese) la trascrizione dell’ “adoption order” ottenuto negli USA nel 2009. L’ufficiale dello stato civile rigetta la richiesta di trascrizione (fondamentale per il riconoscimento della pronuncia straniera in Italia) sicché, dopo una serie di ricorsi, il caso giunge all’attenzione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

La decisione

Nel caso in esame, la Cassazione si è dovuta pronunciare sull’eventuale contrarietà del provvedimento straniero di adozione rispetto ai principi di ordine pubblico.

La Suprema Corte ha sostanzialmente condiviso le argomentazioni già svolte dalla Corte d’Appello di Milano, chiamata per prima a pronunciarsi sul caso.

Ecco, in estrema sintesi, quanto è stato statuito:

  • va valutata la compatibilità del provvedimento di adozione straniera alla luce dei principi sovranazionali contenuti nei trattati e nelle convenzioni a cui l’Italia ha aderito (la compatibilità del provvedimento straniero, dunque, non va analizzata con riferimento alle sole norme interne italiane);
  • fra questi principi sovranali, va innanzitutto considerato quello del preminente interesse del minore che, nel caso di specie, consiste nel poter conservare anche nell’ordinamento italiano lo status di figlio acquisito all’estero in forza di provvedimento giudiziario valido ed efficace;
  • non può assumere rilievo il fatto che Italia l’adozione sia consentita alle sole coppie eterosessuali unite in matrimonio, né tantomeno la natura omoaffettiva della coppia genitoriale in questione (riporto un passaggio significativo: “la giurisprudenza … ha ampiamente riconosciuto …. l’inesistenza di pregiudizi, scientificamente fondati, per lo sviluppo psicofisico del minore che nasca e cresca in una famiglia omogenitoriale”);
  • resta escluso il riconoscimento in Italia di provvedimenti stranieri costitutivi del rapporto di filiazione sulla base di maternità surrogata (anche se, come recentemente rilevato dalla Corte Costituzionale, tale divieto determina un pregiudizio per i minori coinvolti).

Sulla base di queste argomentazioni, la Corte di Cassazione ha permesso ai due genitori, dopo oltre sei anni dalla prima richiesta, di trascrivere in Italia il provvedimento di adozione statunitense.

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