Ci si può separare (o divorziare) senza rivolgersi ad un avvocato?

L’assistenza di un legale è obbligatoria nei procedimenti promossi in Tribunale.

Al contrario, è solo facoltativa qualora i coniugi decidano di separarsi o divorziare in Comune, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.

Tuttavia, ci si può separare/divorziare in Comune solo in presenza di determinate condizioni.

Separazione senza avvocato: quando è possibile la separazione in Comune

Separarsi (o divorziare) in Comune è possibile solo in alcuni casi e con grosse limitazioni.

In primis, i coniugi devono essere d’accordo. In caso di disaccordo è infatti necessario rivolgersi al Tribunale, e dunque munirsi di un avvocato.

In secondo luogo, la coppia non deve avere figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, oppure figli maggiorenni economicamente non autosufficienti: questo perché l’Ufficiale dello Stato Civile non ha poteri con riferimento alle delicate questioni che riguardano questi soggetti.

Inoltre, l’accordo di separazione/divorzio in Comune non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. cessioni di immobili, divisioni di beni, assegni una tantum). È invece possibile inserire, nell’accordo stesso, l’obbligo di pagamento di un assegno periodico a carico di uno dei coniugi e a favore dell’altro.
A tal proposito suggerisco di consultare comunque un avvocato al fine di evitare pattuizioni a sé potenzialmente pregiudizievoli.

Separazione senza avvocato: come presentare la domanda in Comune

La richiesta di separazione/divorzio può essere presentata presso:
– il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
– il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
– il Comune dove è stato trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.

Il costo della procedura in Comune è di 16 euro (pari alla marca da bollo).

Gli accordi raggiunti davanti all’Ufficiale dello Stato Civile hanno lo stesso valore dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione e divorzio svoltisi davanti al Tribunale.

Per maggiori informazioni:
📞 351 – 7517941
📩 info@studiolegaleformentini.it

Per altri approfondimenti: