In caso di separazione, a chi va la casa familiare?

 

“In caso di separazione, a chi va la casa familiare?” In termini più tecnici: a chi spetta l’assegnazione della casa familiare?

Questa è la classica domanda che tantissimi si pongono nel momento in cui decidono di separarsi dal proprio coniuge o partner.

La risposta che mi piace dare è: ai figli, ove ve ne siano e siano minorenni, o maggiorenni non economicamente indipendenti, o portatori di handicap grave.

Mi spiego meglio, partendo da quello che la nostra legge prevede.

La norma di riferimento

L’art. 337sexies del Codice civile prevede che, in caso di disgregazione del nucleo familiare, il godimento della casa venga attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

La ragione è facilmente intuibile: i figli, in genere già emotivamente provati dalla separazione dei genitori, devono poter continuare a risiedere nell’abitazione in cui sono cresciuti, evitando così ulteriori destabilizzazioni.

La casa familiare, dunque, a prescindere da chi ne sia l’effettivo proprietario, “segue” i figli: l’assegnazione della casa familiare spetta al genitore (c.d. collocatario) con cui i figli continuano a vivere in via prevalente dopo la separazione. Ciò vale sia in caso di separazione/divorzio fra persone unite in matrimonio, sia in caso di cessazione del rapporto fra conviventi more-uxorio.

Assegnazione della casa familiare: le conseguenze

Il provvedimento di assegnazione permette al genitore collocatario di continuare a godere della casa familiare in via esclusiva, unitamente ai figli. È opportuno, ma non obbligatorio, che il genitore assegnatario dell’abitazione chieda la trascrizione del provvedimento di assegnazione nei registri immobiliari, in modo tale da rendere pubblico e facilmente opponibile quel provvedimento ad eventuali terzi che potrebbero vantare diritti sulla casa.

L’assegnazione della casa familiare può essere vista come un vantaggio per il genitore collocatario e uno svantaggio per quello non collocatario (e ciò soprattutto qualora il genitore collocatario-assegnatario non sia proprietario dell’immobile). Per questo motivo, come disposto sempre dall’art. 337sexies sopra citato, il giudice della separazione deve tenere conto dell’assegnazione della casa familiare nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.

Quando viene meno il diritto del genitore assegnatario al godimento esclusivo della casa?

La legge prevede che ciò avvenga:

  • qualora l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, oppure
  • qualora l’assegnatario intraprenda una nuova convivenza o contragga nuovo matrimonio (a tal proposito la Corte Costituzionale ha tuttavia chiarito che l’assegnazione della casa non viene meno automaticamente al verificarsi della instaurazione di una nuova convivenza di fatto ovvero di un nuovo matrimonio, essendo sempre necessario che il giudice accerti che la revoca dell’assegnazione non sia pregiudizievole per interessi materiali, psicologici e morali della prole.

E se la coppia che si separa non ha figli?

In questo caso le regole sull’assegnazione non possono applicarsi e il godimento della casa andrà determinato considerando la proprietà della stessa.

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