È vero che d’ora in poi ci si potrà contemporaneamente separare e divorziare?
 
La risposta è: Nì.
 
Facciamo un po’ di chiarezza.
 

Separazione e divorzio contemporaneamente, nello stesso procedimento

La c.d. “riforma Cartabia” ha introdotto significative modifiche ai procedimenti di separazione e divorzio proposti successivamente al 28 febbraio 2023.
 
Una fra le modifiche più significative riguarda la possibilità di proporre, negli atti introduttivi del giudizio di separazione, anche la domanda di divorzio e le domande ad essa connesse. E’ dunque possibile chiedere contemporaneamente separazione e divorzio nello stesso procedimento.
 
ATTENZIONE, però: questo non significa che separazione e divorzio si avranno contemporaneamente. La pronuncia della separazione, infatti, dovrà sempre e comunque precedere quella di divorzio.
 
Più precisamente, il Tribunale non potrà procedere all’esame della domanda di divorzio (e all’esame delle domande ad essa connesse) prima di aver pronunciato sentenza di separazione fra le parti e prima che siano comunque decorsi i termini previsti dalla legge, ossia:
6 mesi decorrenti dalla data di prima comparizione dei coniugi davanti al Tribunale per la separazione, qualora la separazione sia stata “consensuale”;
12 mesi decorrenti dalla data di prima comparizione dei coniugi davanti al Tribunale per la separazione, qualora la separazione sia stata “giudiziale”.
 
Inoltre, il Tribunale potrà esaminare la domanda di divorzio e le domande ad essa connesse solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (ossia una volta decorsi inutilmente i termini per presentare appello contro la sentenza di separazione).
 
Quindi SÌ, è vero che si potranno contestualmente domandare separazione e divorzio, ma NO, non si potrà diventare separati e divorziati nello stesso istante.
 

Separazione e divorzio contemporaneamente, anche nei procedimenti consensuali?

Non è chiaro se le domande di separazione e divorzio possano essere contemporaneamente proposte solo nei giudizi contenziosi (per intenderci, quelli in cui in coniugi sono l’uno contro l’altro), oppure anche in quelli consensuali.

Infatti, in mancanza di indicazioni di legge chiare, la domanda che tanti operatori del diritto si stanno ponendo in questi giorni è se sia ammissibile il cumulo di domande di separazione e divorzio anche nei procedimenti consensuali.

A tal proposito, il Tribunale di Milano, con una recente sentenza (n. 3542 del 5 maggio 2023) ha dichiarato ammissibile il cumulo di domande di separazione e divorzio anche nei procedimenti consensuali. In questi casi, ad avviso della Tribunale milanese, il giudice investito della causa deve:

  1. pronunciare la separazione con sentenza;
  2. lasciare aperto il procedimento, fissando udienza per l’esame della domanda di divorzio decorsi 6 mesi dall’udienza per la separazione;
  3. decorso tale termine, pronunciare il divorzio.

Il Tribunale di Firenze, invece, ritiene che la possibilità di proporre contemporaneamente domanda di separazione e di divorzio riguardi solamente i procedimenti contenziosi, e non sia quindi ammesso il cumulo delle domande nei procedimenti consensuali (Trib. Firenze, sentenza 15 maggio 2023).

Quindi?

Quindi bisognerà attendere qualche intervento chiarificatore della giurisprudenza (si spera presto!). Il rischio, infatti, è che nel frattempo ogni Tribunale adotti un orientamento differente sul punto.

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