Testamento biologico: le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Prima del 31 gennaio 2018 non esisteva alcuna legge che prevedesse e regolamentasse la possibilità dell’individuo di rifiutare cure o trattamenti salvavita e, in parallelo, il diritto-dovere del medico di rispettare la volontà del paziente. Nessuna norma disciplinava il tanto nominato testamento biologico.
La svolta si è avuta il 22 dicembre 2017, data in cui è stata finalmente approvata la legge n. 219 (entrata in vigore il 31 gennaio 2018) con lo scopo di tutelare i diritti alla vita, alla salute, alla dignità umana e all’autodeterminazione, individuandone un punto di equilibrio.

La Legge 219/2018: verso il testamento biologico

La legge 219, in particolare, ha ribadito che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato (prestato in forma scritta) della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Ogni persona, prima di prestare il consenso o meno alle cure, ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute ed essere informata in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi di ogni accertamento diagnostico e trattamento sanitario propostole, nonchè riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze di un eventuale rifiuto.
Infatti, ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare accertamenti diagnostici o trattamenti sanitari indicati dal medico per la sua patologia, o anche singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporta l’interruzione del trattamento.
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale.
Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell’equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.
Maggiori problemi si pongono (e si sono sempre posti) nei casi in cui il paziente non è il grado di manifestare in forma cosciente ed espressa il proprio consenso/rifiuto alle cure. Per questo l’articolo 4 della legge in commento ha introdotto e regolamentato le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), che costituiscono una sorta di testamento biologico.

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Attraverso le D.A.T., ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche, indicando altresì una persona di sua fiducia (c.d. “fiduciario”) che avrà il compito di rappresentarla nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Per essere valide, le D.A.T. devono essere redatte, alternativamente:
  • con atto pubblico del notaio;
  • con una scrittura privata autenticata presso un notaio;
  • con una scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza, che provvede all’annotazione in apposito registro, oppure presso le strutture sanitarie;
  • (solo nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano la redazione nei modi sopra indicati) con videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Le D.A.T. sono esenti da imposte e sono modificabili e revocabili in ogni momento con le formalità sopra indicate. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impediscono di procedere alla revoca delle D.A.T. con le formalità previste, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
Le D.A.T. sono vincolanti per il medico: costui è quindi tenuto a rispettarle. Possono essere disattese dal medico solo qualora lo stesso, in accordo con il fiduciario, le ritenga palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire al paziente concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Per maggiori informazioni e/o supporto nella redazione delle D.A.T.:
📞 351 – 7517941
📩 info@studiolegaleformentini.it
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